Esame di una questione pregiudiziale
Data: 
Mercoledì, 7 Ottobre, 2015
Nome: 
Enzo Lattuca

A.C. 9-A ed abbinate

 

Signora Presidente, onorevoli colleghi, le argomentazioni dell'infondatezza di questa questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega erano già contenute con sincerità nell'intervento di presentazione del collega Invernizzi che ha dichiarato quelle che erano le reali intenzioni del gruppo della Lega Nord nella presentazione di questo atto. Peraltro, non mi risulta che la nostra Costituzione trovi le proprie radici storiche nella battaglia di Lepanto, semmai in altre vicessitudini belliche più vicine a noi. Proverò a non tenerne contro e ad entrare nel merito di quelle che sono le argomentazioni scritte nella questione pregiudiziale presentata dalla Lega Nord. La nostra Costituzione, come tutti noi sappiamo, non regola in termini sistematici la materia della cittadinanza; nella Carta fondamentale sono presenti numerosi riferimenti allo status del cittadino, in particolare nella prima parte, quella dedicata ai principi fondamentali, ai diritti e alle libertà individuali, mentre non è presente una disciplina dei modi di acquisizione e di perdita della cittadinanza, con una sola eccezione contenuta nell'articolo 22 della Costituzione che vieta la perdita della cittadinanza per motivi politici. 
Ne consegue che dal dettato costituzionale possiamo ricavare quali siano i diritti e i doveri dei cittadini, mentre è compito della legge ordinaria dello Stato disciplinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, che dà accesso a tali diritti. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che, nel modificare il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, ha inserito il tema della cittadinanza tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, alla lettera i) dell'articolo 117. 
Peraltro, signora Presidente, la titolarità dei diritti fondamentali per i non cittadini è riconosciuta nel nostro ordinamento in virtù sia di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha esteso ai non cittadini la gran parte, la quasi totalità dei diritti fondamentali previsti dalla prima parte della nostra Costituzione, sia della giurisprudenza della Corte EDU. 
Presidente, la legge ordinaria ha il compito di disciplinare quelle che sono le modalità per acquisire la cittadinanza. Oggi i modi per acquisire la cittadinanza in Italia sono cinque: lo ius sanguinis, lo ius soli, lo ius matrimonii, beneficio di legge e naturalizzazione. Tra essi sappiamo tutti benissimo come quello di gran lunga principale, che relega la marginalità agli altri, è loius sanguinis. Questa impostazione – credo sia evidente a tutti – era coerente con la condizione di un Paese di emigrazione, qual era l'Italia nella prima metà dello scorso secolo, mentre oggi il nostro Paese necessita di un'adeguata disciplina di questa materia anche in considerazione del fatto che questo Paese è diventato un Paese a tutti gli effetti meta dei flussi migratori rilevanti. 
La proposta di legge che è in esame, su cui oggi discutiamo, interveniamo e votiamo, interviene su questo argomento, occupandosi della cittadinanza dei soli minori stranieri, integrando le modalità di acquisto della cittadinanza per ius soli, attualmente già previste, ma come ipotesi assai residuale, e introducendo l'ipotesi dell'acquisto della cittadinanza per ius culturae. L'obiettivo è quello di garantire la piena integrazione di persone che nascono, crescono, sono educate ed istruite nel nostro Paese. 
Acquista la cittadinanza, secondo questa proposta di legge, per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo. Questo è il cosiddetto ius soli. Allo stesso tempo, si riconosce la cittadinanza al minore straniero che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione. 
Presidente, l'idea è quella che l'istituto della cittadinanza non sia più da relegare o da vedere come collegato a concetti come la natura, la storia familiare in senso stretto, il sangue, l'etnia, ma che si debba far riferimento ad un'altra serie di valori e di concetti, come, ad esempio, l'appartenenza per volontà, per scelta a una comunità politica, che può essere riconosciuta attraverso gli strumenti che sono presenti in questa legge. Si tratta di scelte che possono essere politicamente e legittimamente non condivise nel merito, ma non vi sono ostacoli – lo sappiamo benissimo – di natura costituzionale all'introduzione di queste misure, visto che la Costituzione non prevede in ordine all'acquisto della cittadinanza e lascia al legislatore un ampio margine di discrezionalità. 
Il Partito Democratico e le forze di maggioranza e non solo di maggioranza che voteranno questo provvedimento tenteranno di utilizzare questo ampio margine di discrezionalità che la Costituzione ci dà e di farlo al meglio. Le prossime ore di questa discussione serviranno proprio a questo, così come è servito a raggiungere questo obiettivo il lavoro lungo che abbiamo effettuato in Commissione in questi mesi.